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Proposta di legge in favore degli spedizionieri. Il nuovo testo già adottato in Commissione Lavoro

Sono riuscito a far riprendere, con la maggiore sollecitudine possibile, l’iter parlamentare della mia iniziativa legislativa a favore degli spedizionieri doganali, che hanno perso il lavoro con l’allargamento delle frontiere tra i paesi della Comunità europea. Martedì 18 gennaio 2005 la Commissione Lavoro della Camera, per il proseguo dell’iter del provvedimento, ha adottato il testo della mia proposta di legge che tende a unificare i versamenti contributivi ai fini pensionistici effettuati, da questi lavoratori, in enti diversi durante il periodo di attività. 
 
Ho inteso in questo modo rimediare le conseguenze di una scelta di politica estera ricaduta sugli spedizionieri doganali. L’abbattimento dei confini all’interno della Comunità Europea eliminano infatti le barriere doganali, di qui lo stato di grave crisi di molti lavoratori che deve essere affrontato e risolto per un principio non solo di solidarietà, ma di equità. Il testo sarà ora esaminato in sede consultiva dalla Commissione Bilancio. 
 
Il nuovo testo da me formulato in Commissione tiene conto dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, di riforma delle pensioni, secondo le indicazioni del Governo ed è stato subito trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, in particolare alla Commissione bilancio. 
 
 
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ALLEGATO 
 
NUOVO TESTO DEL RELATORE ADOTTATO QUALE NUOVO TESTO BASE 
 
 
NORME IN MATERIA DI DISCIPLINA PREVIDENZIALE PER GLI SPEDIZIONERI DOGANALI 
 
Art. 1. 
 
1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti: 
a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza; 
b) un requisito anagrafico di cinquantotto anni e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera a). 
 
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i requisiti di cui al comma 1, lettera b), possono essere aggiornati per mantenerli omogenei a quelli previsti dai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 23 agosto 2004, n. 243. 
3. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti previsti all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230. 
 
Art. 2. 
 
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.200.000 euro per l'anno 2005, 6.455.000 euro per l'anno 2006 e 6.250.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
 
Il precedente testo è consultabile cliccando su questo collegamento: http://www.camera.it/_dat...../lavori/schedela/3734.htm 

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