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E’ in materia di OGM e salute dei cittadini la prima legge approvata dalla Camera nel 2005
La prima legge approvata nel 2005 dall’Assemblea di Montecitorio è un provvedimento di conversione del decreto n. 279/2004, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica”.
Il testo dell’articolato è consultabile in formato PDF cliccando sul seguente collegamento:
http://www.camera.it/_dat.....pati/pdf/14PDL0066540.pdf
La legge conferma una norma diretta ad assicurare la coesistenza tra le coltivazioni transgeniche, convenzionali e biologiche, al fine di creare le condizioni affinché sia garantita la salute dei cittadini e la libertà di iniziativa economica degli agricoltori. La finalità del provvedimento è, pertanto, quella di innovare la legislazione vigente in materia di organismi geneticamente modificati.
Il provvedimento è così articolato:
Art. 1 - individua le finalità del provvedimento e fornisce le definizioni di colture transgeniche, biologiche e convenzionali.
Art. 2 - definisce i principi per la salvaguardia della coesistenza tra le diverse colture. La disposizione, in particolare, dispone che nessuna coltura deve compromettere l’esercizio delle altre, prevede la parità di trattamento tra le diverse colture, la tutela delle peculiarità e specificità produttive di ogni coltura (da realizzare in primo luogo evitando ogni forma di presenza occasionale di sementi diverse), nonché la reale possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici da parte dei consumatori (da realizzare attraverso la separazione delle rispettive filiere produttive).
Art. 3 - rimette a un decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle norme quadro per la coesistenza, sulla base delle Linee guida predisposte dal Comitato per la valutazione e il monitoraggio della coesistenza (istituito presso il MIPAF, ai sensi dell’articolo 7).
Art. 4 - prevede che le Regioni e le Province autonome, in coerenza con le norme quadro per la coesistenza definite dal Ministero delle politiche agricole, adottino i Piani regionali di coesistenza tra le diverse colture entro il 31 dicembre 2005. I Piani, con il coinvolgimento degli enti locali e degli organismi rappresentativi delle categorie interessate, sono volti a definire le modalità e le condizioni per assicurare la coesistenza tra colture, attraverso la definizione di apposite regole tecniche agricole. Le Regioni e le Province autonome possono, inoltre, promuovere accordi volontari tra imprenditori al fine di adottare le misure di gestione volte ad assicurare la coesistenza tra le diverse colture.
Art. 5 - definisce responsabilità e obblighi degli imprenditori agricoli che usino sementi contenenti OGM.
Per quanto concerne le responsabilità, la mancata osservanza delle misure contenute nei Piani di coesistenza impone il risarcimento dei danni diretti ed indiretti causati, con onere della prova a carico del contravventore.
Per quanto concerne gli obblighi, l’imprenditore che metta a coltura OGM è tenuto a darne comunicazione, a elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza e a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni sulle misure di gestione adottate.
Le informazioni e i dati sulle colture OGM sono tenute nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo modalità definite dalle Regioni e Province autonome.
Art. 6 - introduce sanzioni amministrative pecuniarie, per il mancato rispetto dei Piani di coesistenza, e sanzioni penali per l’esercizio di colture transgeniche in violazione del divieto generale previsto dall’articolo 8 fino all’adozione dei Piani di coesistenza regionali (da adottare entro il 31 dicembre 2005).
Art. 7 - rimette ad un DM del Ministero delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione dell’organizzazione, delle strutture operative e delle modalità di funzionamento, senza oneri per il bilancio dello Stato, del Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
Al Comitato spetta il compito di definire, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le Linee guida sulla coesistenza (ai fini dell’adozione del DM sulla coesistenza di cui all’art. 3), monitorare l’applicazione delle misure previste dal decreto-legge, nonché proporre misure relative all’omogeneizzazione delle attività di controllo e all’individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni.
Art. 8 - prevede il divieto provvisorio di colture transgeniche destinate all’immissione sul mercato, fino all’adozione di ciascuno dei Piani di coesistenza regionali, da adottare entro il 31 dicembre 2005.
Art. 9 - esclude che dal decreto derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

