HOME / AGENDA
Provvedimenti previdenziali in favore dei giudici di pace
Alla ripresa dei lavori parlamentari, martedì 18 gennaio in Commissione Lavoro della Camera sono stato relatore di una proposta di legge per la tutela previdenziale dei giudici di pace. Un’iniziativa che si è resa necessaria perché i giudici di pace sono rimasti senza copertura previdenziale per il loro particolare status di carattere onorario, a differenza degli altri lavoratori, anche se in realtà svolgono un ruolo attivo nell’ambito giurisdizionale. Discriminazione inaccettabile sia sul piano costituzionale che sociale.
Il problema è maggiormente accentuato per effetto dell’anticipazione da 50 a 30 anni di età d’ingresso nella funzione. Di qui l’insorgenza di maggiori e più pressanti azioni di tutela non solo previdenziale ma anche assicurativa per questa seconda generazione di giudici di pace che, a differenza della precedente, che si è avvicinata alla funzione giurisdizionale all’epilogo della carriera lavorativa, deve invece costruirsi il futuro in termini di lavoro e di previdenza.
La proposta di legge intende tenere conto anche della diversa estrazione ed attività dei giudici di pace, dei quali solo una parte ha l’abilitazione all’esercizio della professione e di questi solo una parte svolge attività professionale, e di conseguenza si è ritenuto di prevedere due gestioni a cui affidare la tutela assicurativa e previdenziale del servizio dei giudici di pace.
La Commissione ha accolto il mio testo unificato(che pubblico qui di seguito) per il proseguo dell’iter parlamentare della proposta di legge.
TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATO QUALE TESTO BASE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA PREVIDENZIALE DEI GIUDICI DI PACE
Art. 1.
(Trattamento previdenziale dell'indennità dei giudici di pace).
1. L'indennità di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, corrisposta ai giudici di pace nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo professionale è considerata a tutti gli effetti previdenziali quale reddito professionale forense.
2. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità, commisurati alla indennità dallo stesso versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di seguito denominata «Cassa forense», e comunque entro il massimo di 1.500 euro mensili.
3. I contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti alla Cassa forense devono essere versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace iscritti alla Cassa forense possono chiedete il computo, ai fini dell'accreditamento della relativa contribuzione, delle indennità percepite anteriormente e comunque entro il limite massimo di otto anni.
5. La domanda di cui al comma 4 deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla certificazione delle indennità ricevute in pagamento per i singoli anni. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla data di comunicazione della delibera di accoglimento dell'istanza da parte della Cassa forense, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, per ogni anno dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti in base alle disposizioni vigenti alla medesima data della comunicazione.
6. I giudici di pace, con esclusione degli iscritti all'albo professionale degli avvocati, sono tenuti all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
7. Il contributo alla gestione di cui al comma 6 è pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza.
8. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, direttamente ai soggetti iscritti, dei contributi, commisurati all'indennità di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, corrisposta ai giudici di pace entro il limite massimo di 1.500 euro mensili.
9. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che hanno corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. In caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione della somma versata. I contributi determinati ai sensi del presente comma sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
10. Per il versamento del contributo di cui al comma 7 si applicano le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
11. Ai soggetti di cui al comma 6 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
12. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 6 comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio della funzione, se posteriore, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
13. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione del rapporto assicurativo, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 88, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Normativa generale di ricongiuzione).
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa nazionale le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla Gestione separata INPS la legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché le norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi e sulla totalizzazione.
Art. 3.
(Iscrizione all'Albo dei cassazionisti).
1. Il periodo di servizio reso quale giudice di pace, è computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'Albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
Art. 4.
(Esenzione dal pagamento del contributo unificato).
1. I giudizi riguardanti il rapporto di servizio dei giudici di pace davanti al giudice ordinario e a quello amministrativo non sono soggetti al contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 5.
(Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374).
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «4.700 posti» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 posti».
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per periodi di eguale durata».
3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.441.200 euro, si provvede, quanto a 4.771.200 euro, con i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dell'organico di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge e, quanto a 1.670.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

